IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2022

Scadenza del versamento di acconto 16 Giugno 2022

Data di pubblicazione:
11 Maggio 2022
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2022

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2022

Scadenza Versamento in acconto (16/06/2022)

 

 

A norma dell’Art. 1 Co. 743 Legge n. 160/2019,

Sono soggetti passivi dell’imposta, i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Sono escluse dal pagamento:

    • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e  C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
    • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
    • La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso.

Riduzioni IMU:

Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la  utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora il comodante possieda una sola abitazione oltre a quella adibita ad abitazione principale. La suddetta agevolazione si estende, in caso di  morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in locazione a canone concordato a nuclei residenti, si applica l’aliquota del 0,76%,  a condizione che il locatore possieda una sola abitazione nello stesso territorio comunale oltre a quella adibita ad abitazione principale.

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
  • per i fabbricati d’interesse storico o artistico.

[1] Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 13.04.2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2022.

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 

 

Tipologia

Aliquota/detrazione

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione che non ricorrono nelle classificazioni sottostanti

 

0.86%

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

 

Non ricorre fattispecie

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.2 del regolamento comunale)

 

Assimilata ad abitazione principale

Unità immobiliare concessa in comodato del soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale

 

0.66

Unità immobiliari nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/7 tenute a disposizione (prive di residenti) e relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6, C/7

0.86

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul redditi delle società

0.86

Immobili locati a canone concordato per i nuclei residenti

0.76

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986

 

Aree Fabbricabili

0.76

Terreni Agricoli non esenti

 

Fabbricati ad uso rurale e strumentale

0.1%

Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva

 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

 

 

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2022, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

 

ESENZIONI 2022

 

Per l'anno 2022 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:

  1. agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  2. Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

PENSIONATI ESTERI MODIFICA RIDUZIONE IMU 2022

 

Limitatamente all'anno 2022, l’art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022, è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

 

 

CONGIUNTI CON RESIDENZA DIVERSE E ABITAZIONE PRINCIPALE

 

L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021, interviene sull’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che “… Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare …”.

La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019»

 

 

CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE:      L428

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E F24 SEMPLIFICATO:

                                                     DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

COMUNE

STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

3912

-

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

 

IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni

3914

 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili gruppo catastale D – STATO (Aliquota fino a 7,6)

 

3925

 IMU – imposta municipale propria per gli immobili gruppo catastale D – COMUNE (Aliquota eccedente 7,6)

  3930

 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)

3916

 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati (esclusi Immobili gruppo catastale D)

3918

 

 

CALCOLO TRAMITE IL PROGRAMMA MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO DELL'ENTE

I contribuenti possono utilizzare l’applicativo “calcolo IMU” disponibile sul sito istituzionale del comune: www.comuneditrinita.it

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L428

 

 

COME PAGARE

 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato:

Per i contribuenti italiani:

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali

Per i contribuenti stranieri o italiani residenti all’estero

  • mediante Bonifico Bancario su C/C intestato a Comune di Trinità D’Agultu e Vignola

           IBAN: IT37G0101587620000000012165 BIC: SARDIT31XXX

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:

Tel. 079/4126401 - 0796109917

Mail: area.tributi@comuneditrinita.it

 

Oppure consultare il sito istituzionale www.comuneditrinita.it

 


Il Responsabile del servizio

 (D.ssa Franca Loredana Mela)

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Maggio 2023