BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PER LE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021.
LEGGE 431/98 ART. 11.
RICHIAMATA la Delibera G.R. n. 30/67 del 30/09/2022 con la quale sono stai approvati i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi ai sensi dell’Art. 11 delle L. 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. N. 290 DEL 19/07/2021.
Art 1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.
Il contratto deve essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo a cui si riferisce il contratto di locazione.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9.
Nono sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà,usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguate alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui,pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
Art. 2 REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI
Possono presentare la domanda di contributo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
Fascia A) ISEE ordinario o corrente non superiore a due pensioni minime INPS (€ 13.338,26) , rispetto al quale l’incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B) ISEE ordinario o corrente superiore a 13.338,26 e pari o inferiore ad € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a 2.320,00;
Fascia Covid) ISEE Corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.0000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (Fascia B) e non può essere superiore ad € 2.320,00.
Per l’ammissibilità alla fascia Covid i richiedenti devono presentare autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza covid -19, una perdita del reddito IRPEF superiore al 25% , la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tre le dichiarazioni fiscali 2021/2022.
Art. 3 Particolari situazioni di disagio
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o cause certificate di particolare debolezza sociale, il limite del contributo stabilità potrà essere incrementato del 25%.
Art. 4 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione
I contributi ottenuti con il presente procedimento non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28/01/2019 n. 4 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto i comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari , ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
La cumulabilità con altre forme di ristoro a supporto delle spese dei canoni di locazione, provenienti da Enti diversi, prevede che il contributo annuale non superi in alcun caso il valore annuo del canone di locazione.
Art. 5 Presentazione delle istanze
Le domande di partecipazione scaricabili dal sito: www.comuneditrinita.it , devono essere presentate entro e non oltre il 20/11/2022 nei seguenti modi inviate via pec all’indirizzo: protocollo.trinitadagultu@legalmail.it o consegnate a mano all’ufficio Protocollo ubicato al Piano terra della casa comunale negli orari previsti per il ricevimento al pubblico.
La Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Muntoni Giovanna Maria.