•BANDO PUBBLICO•  PROROGA TERMINI REIS - L.R. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID 19 – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS TRIENNIO 2021-2023 II° SEMESTRE 2023

Si possono presentare le domande per il bando pubblico di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) fino al giorno 25/11/2023 ore 11:00.

Data di pubblicazione:
08 Novembre 2023
•BANDO PUBBLICO•  PROROGA TERMINI REIS - L.R. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID 19 – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS TRIENNIO 2021-2023 II° SEMESTRE 2023

PROROGA TERMINI REIS - L.R. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID 19 – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS TRIENNIO 2021-2023 II° SEMESTRE 2023

Il Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali e Scolastici

RENDE NOTO

Che la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla misura Regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 è stata prorogata al giorno 25/11/2023 ore 11:00

Che è aperto il bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura Regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016.

Art 1. OGGETTO

Il presente Bando Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n°34/25 del 11.08.2021.

Il R.E.I.S., come previsto dall’art.2, comma 3, della legge 18/2016, consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Art. 2 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Art. 3 REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
  • Un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
  • Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
  • Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella priorità 4 ai sensi del successivo punto, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

 

Ampiezza
della famiglia
Coefficiente Soglia povertà mensile
definita dall'ISTAT
Soglia povertà annuale
1 componente 0,60 656,97 7.883,64
2 componenti 1,00 1.094,95 13.139,40
3 componenti 1,33 1.456,28 17.475,36
4 componenti 1,63 1.784,77 21.417,24
5 componenti 1,90 2.080,40 24.964,80
6 componenti 2,16 2.365,09 28.381,08
7 e più componenti 2,40 2.627,88 31.534,56

 

Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l’ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, D.Lgs. 171/2005).

Art. 3.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).
Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

  1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS

  2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
    a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
    b) l’istante è stato ammesso al Rdc.

L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art. 3.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Il contributo potrà essere riconosciuto per 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e valutazione dei requisiti d’accesso.

Gli importi erogabili saranno definiti in base al valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei componenti il nucleo familiare secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti disponibili al punto 1.2 delle linee guida regionali allegate alla delibera RAS 23/26 del 22.06.2021.

Priorità 1
ISEE € 0,00 – 3.000,00

Numero di componenti Importo semestrale Importo mensile
1 € 1.650,00 € 275,00
2 € 2.100,00 € 350,00
3 € 2.550,00 € 425,00
4 e superiori a 4 € 2.730,00 € 455,00

 

Priorità 2
ISEE € 3.001,00 – 6.000,00

Numero di componenti Importo semestrale Importo mensile
1 € 1.350,00 € 225,00
2 € 1.800,00 € 300,00
3 € 2.250,00 € 375,00
4 e superiori a 4 € 2.430,00 € 405,00

 

Priorità 3
ISEE € 6.001,00 – 9.360,00

Numero di componenti Importo semestrale Importo mensile
1 € 840,00 € 140,00
2 € 1.290,00 € 215,00
3 € 1.740,00 € 290,00
4 e superiori a 4 € 1.920,00 € 320,00

 

Priorità 4
ISEE € 9.360,00 – 12.000,00

Numero di componenti Importo semestrale Importo mensile
1 € 540,00 € 90,00
2 € 990,00 € 165,00
3 € 1.440,00 € 240,00
4 e superiori a 4 € 1.620,00 € 270,00

 

All’interno di ogni priorità ISEE le risorse saranno erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- Famiglie anche formate da un solo componente senza dimora

- Famiglia composta da 6 persone o più

- Famiglie composte da una persona o più persone over 50 con figli a carico disoccupati

- Coppie sposate da almeno sei mesi o di fatto registrate conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d’età

- Famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali

 

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche almeno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.

Il contributo/sussidio pertanto potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.

Art. 3.3 Deroghe

L’ammissione al REIS può essere concessa anche in favore di nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino a € 100,00 mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza indicata nel precedente articolo.

Soltanto nei confronti di nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia per accedere al REIS è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori, il limite di accesso è determinato in € 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie, il sussidio deve essere esclusivamente finalizzato al pagamento di una o più spese sociali ed assistenziali definite dalla tabella del decreto m,ministeriale n. 2065 del 2014 “Casellario assistenza”.

Nel caso in cui non si conosca ancora l’importo del RdC che riceverà il beneficiario, il Comune inserisce il richiedente in graduatoria e accantona le somme fino all’esito dell’istruttoria del RdC, la quale dovrà essere comunicata tempestivamente all’ufficio referente.

ART. 4 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L’effettiva erogazione del beneficio è condizionato all’adesione al “Progetto di Inclusione attiva” così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo e alla sua autodeterminazione, attraverso lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva che rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ad eccezione di:

• famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
• famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie di sussidi previste dalla L.R. 20/97.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale:

• partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate daglu uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;

• si impegnano a garantireai minori, ove presenti e fino al compimento dei 18 anni, la frequenza scolastica;

• non rifiutano in assenza di vari comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

• in ordine di graduatoria i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva. In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

ART. 5 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione attiva definito secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 6 PROCEDUR A PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando Pubblico potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola sito in Via Sassari, n. 27 oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola: protocollo.trinitadagultu@legalmail.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 20/11/2023.

Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola (www.comuneditrinita.it).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento; ogni altra informazione mancante potrà essere integrata su richiesta del Servizio Sociale entro il termine di scadenza del bando.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac_simile)

2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.

3) Copia di documento d’identità in corso di validità

4) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza).

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

ART.7 ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al g.d.p.r. 679/2016, sarà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata, la data della stessa, la fascia di priorità e la somma assegnabile.

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART. 8 CAUSE D’ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;

2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;

3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;

4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3;

5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione attiva di cui all'art. 4 concordati

con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

ART. 9 VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 10 RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART. 12 PUBBLICITA’ DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola.

ART. 14 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.
 

La Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Dott.ssa Muntoni Giovanna Maria.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 20 Novembre 2023