ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PROPEDEUTICA ALLA CONSEGNA IMMEDIATA DELL'IMPIANTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COSTA PARADISO

Di consegnare entro la data del 17 giugno 2024 l’intero impianto fognario e di depurazione ancora oggi nella sua disponibilità anche consegnando le chiavi relative a tutte le stazioni di sollevamento e quelle di accesso ad ogni parte dell’impianto

Data di pubblicazione:
10 Giugno 2024
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PROPEDEUTICA ALLA CONSEGNA IMMEDIATA DELL'IMPIANTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE COSTA PARADISO

Viste le convenzioni di lottizzazione tra il Comune e la Cooperativa Costa Paradiso (poi sottoposta a liquidazione volontaria), l’una in data 8 ottobre 1967 e l’altra in data 1 agosto 1975;

Vista la convenzione integrativa del 9 dicembre 1975;

Vista la convenzione di lottizzazione del 30 luglio 1992 (rep. n. 8400, racc. n. 1709) tra il Comune, la ISVITUR S.r.l. e la Comunità Costa Paradiso

Vista l’ulteriore convenzione, stipulata sempre il 30 luglio 1992 tra il Comune e la stessa Comunità (rep. n. 8401, racc. n. 1710);

Vista la nota 29 marzo 2010, prot. n. 2956, il Comune chiese “Ai Sig.ri Lottizzanti del Piano di Lottizzazione di Costa Paradiso e per essi la Comunità di Costa Paradiso di provvedere alla messa a norma dell’impianto fognario ed alla materiale riconsegna dello stesso al Comune entro la data del 30 aprile 2010”,

Vista la deliberazione 8 aprile 2011, n. 11, del Consiglio comunale di Trinità d’Agultu e Vignola con cui è stato approvato un apposito progetto generale esecutivo per l’intervento di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso a firma dell’ing. Attilio Savi”, autorizzando la Comunità del territorio di Costa Paradiso alla realizzazione dell’intervento;

Vista la deliberazione del maggio 2011 la Comunità Costa Paradiso ha deliberato in via straordinaria il dianzi citato progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria delle infrastrutture depurative e della rete fognaria esistenti, stabilendo espressamente che le relative spese sarebbero poste a carico dei proprietari degli immobili della lottizzazione.

Visto il provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829, avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”;

Vista la comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a. al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica-Settore Edilizia Privata e all'EGAS avente ad oggetto il progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso) - Pratica Edilizia 06 quater 2011 - n. 241/90 e s.m.i., contenente prescrizioni relative alla rete fognaria, a sollevamenti fognari e all'impianto di depurazione richiamate nel provvedimento del Comune del 16 ottobre 2018;

Considerato che con sentenze n. 575/2021 pubblicata il 31 luglio 2021 e n. 142/2022 pubblicata il 2 marzo 2022, entrambe passate in giudicato, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha dichiarato “…l’obbligo del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola di prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione…” di Costa Paradiso “nei termini e secondo le modalità specificate in motivazione”, condannando “…il Comune medesimo ad adempiere al citato obbligo, con le modalità parimenti specificate in motivazione…” (il passo riportato è tratto dalla sentenza n. 142/2022 ma analoghe affermazioni si rinvengono della pronuncia 575/2021);

Considerato che ugualmente, nella sentenza n. 142/2022 il T.A.R. ha chiarito che “Deve essere, invece, respinta l’ulteriore richiesta della ricorrente che le spese necessarie alla realizzazione dei lavori di implementazione e manutenzione delle opere, propedeutici al collaudo e alla presa in carico da parte del Comune, siano poste a carico di quest’ultimo anziché dei singoli proprietari.” ed ha ribadito che “il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora ciò non sia possibile, rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via gradata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati propter rem”;

ritenuto che nel caso di specie, insieme ed in aggiunta - e quindi, nella prospettiva del Comune, in solido - a tali soggetti risulta obbligata anche la Comunità del Territorio di Costa Paradiso, secondo quanto confermato in entrambe le sentenze e in particolare:

la pronuncia n. 575/2021: “Avuto riguardo al caso di specie, relativamente alla specifica opera di urbanizzazione primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari.”;

considerato che tale passo è stato letteralmente ripreso anche nella pronuncia n. 142/2022;

Considerato che la richiamata sentenza 142/2022 stabilisce espressamente che “nulla vieta che tali lavori siano effettuati, invece che dal Comune o dal lottizzante, da singoli proprietari di lotti o, comunque, da imprese private, come già si è stabilito e come ampiamente si evidenzierà fra breve in sede di esame del secondo gruppo di domande processuali proposte dalla ricorrente”

Vista la sentenza n° 140/2024 la quale afferma nuovamente che : “qualora, invece, a seguito del collaudo le opere risultino non funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato, il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora

Considerato altresì che nella motivazione di entrambe le sentenze il TAR ha precisato e stabilito che, prima di prendere in carico le opere di urbanizzazione relative all’impianto fognario ed alla rete fognaria depurativa, queste debbano essere completate e potenziate: “il Comune resistente non può, ovviamente, procedere al collaudo allo stato attuale delle opere di urbanizzazione, pacificamente non conforme ai minimi richiesti, tanto da essere stato redatto, e approvato in tutte le sedi competenti, apposito progetto per l’adeguamento delle stesse” (il passo riportato è tratto dalla sentenza n. 142/2022 ma analoghe affermazioni si rinvengono della pronuncia 575/2021);

Tenuto conto che tali lavori, ed il loro costo, sono individuati nel progetto aprovato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dell’8 aprile 2011

Considerato che nella motivazione di entrambe le sentenze il TAR Sardegna ha precisato e stabilito che i soggetti tenuti a sopportare gli oneri finanziari dell’ampliamento e del completamento della suddetta rete sono i privati e non il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ed in particolare:

Tenuto conto che nella sentenza n. 575/2021 il TAR ha chiarito che “Per quanto riguarda l’onere finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, così come previste in convenzione e nel relativo progetto a suo tempo approvato, deve essere ribadito - in linea generale e di principio - il criterio di carattere generale secondo cui l’onere finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, grava, in via normale, sui soggetti lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti), nonché sui soggetti obbligati propter rem, cioè sui soggetti cui è stato rilasciato un titolo edilizio per la realizzazione degli immobili ricadenti nella lottizzazione in questione.

Considerato che ugualmente, nella sentenza n. 142/2022 il T.A.R. ha chiarito che “Deve essere, invece, respinta l’ulteriore richiesta della ricorrente che le spese necessarie alla realizzazione dei lavori di implementazione e manutenzione delle opere, propedeutici al collaudo e alla presa in carico da parte del Comune, siano poste a carico di quest’ultimo anziché dei singoli proprietari.” ed ha ribadito che “il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora ciò non sia possibile, rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via gradata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati propter rem”;

ritenuto che nel caso di specie, insieme ed in aggiunta - e quindi, nella prospettiva del Comune, in solido - a tali soggetti risulta obbligata anche la Comunità del Territorio di Costa Paradiso, secondo quanto confermato in entrambe le sentenze e in particolare:

la pronuncia n. 575/2021: “Avuto riguardo al caso di specie, relativamente alla specifica opera di urbanizzazione primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari.”;

considerato che tale passo è stato letteralmente ripreso anche nella pronuncia n. 142/2022;

Considerato che la richiamata sentenza 142/2022 stabilisce espressamente che “nulla vieta che tali lavori siano effettuati, invece che dal Comune o dal lottizzante, da singoli proprietari di lotti o, comunque, da imprese private, come già si è stabilito e come ampiamente si evidenzierà fra breve in sede di esame del secondo gruppo di domande processuali proposte dalla ricorrente”

Vista la sentenza n° 140/2024 la quale afferma nuovamente che : “qualora, invece, a seguito del collaudo le opere risultino non funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato, il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora ciò non sia possibile, rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via gradata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati propter rem”.

- Vista la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28 con la quale “è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L. 1150/1942”;

- Considerato che ad oggi i soggetti “aventi causa “ e la Comunità Costa paradiso hanno omesso di completare e mettere a norma, anche con le necessarie manutenzioni, le opere necessarie ad effettuare il collaudo indispensabile al trasferimento degli impianti all’ente gestore (ABBANOA S.p.A.);

- Considerato che il Comune, in ragione del suddetto inadempimento, con riserva di agire in danno ai soggetti privati per il recupero di quanto speso, ha direttamente eseguito opere di manutenzione straordinaria messa a norma e affidato ulteriori opere di completamento a soggetti privati così come stabilito dal TAR Sardegna.

- Visto il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 avente a oggetto: “delibera C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 - Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso funzionali agli edifici esistenti”, nonché dell'allegata proposta di deliberazione proveniente dall'area urbanistica edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, pubblicata in data 17 giugno 2019;

- Visto il permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7;

- Visto l’atto di voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n. ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l.;

- Visto l’atto di voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. ;

- Visto l’atto il permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 rilasciato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola,

- Vista la convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019;

- Vista la convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019;

 

Visto il permesso di costruire 6 luglio 2020 T010-2020, con il quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha concesso alla Paradiso Costruzioni il Permesso di Costruire per la Realizzazione del Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso, intervento da realizzare a Trinità d'Agultu, P.d.L. zona F1-7 nel Com- prensorio di Costa Paradiso “in conformità del progetto esecutivo che si allega come parte integrante e sostanziale al presente Permesso di Costruire” ;
 

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- la Comunità Costa paradiso, violando l’obbligo di gestire e manutenere i suddetti impianti fino al trasferimento all’Amministrazione, ha omesso di compiere le manutenzioni necessarie al mantenimento in funzione degli impianti oltre che ad impedire la loro degradazione;

 

- quanto sopra trova espressa dimostrazione nel contenuto della relazione inviata dalla Società Abbanoa S.p.A. in data 24 maggio 2024 che certifica il totale stato di abbandono degli impianti oltre che il mancato funzionamento di una parte significativa degli stessi;

- la stessa Comunità Costa paradiso ha omesso di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico

- il Comune di Trinità d’Augultu al fine di poter agire in danno ai soggetti privati inadempienti come statuito dal TAR Sardegna con le sentenze sopra richiamate richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico e riavviando l’impianto ad oggi sostanzialmente inattivo, deve preliminarmente acquisire la disponibilità dell’impianto e della documentazione necessaria alla sua gestione;

- ad oggi la Comunità Costa Paradiso non ha infatti neppure fornito la documentazione necessaria alla presa in carico e alla gestione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dell’impianto e della stazioni di sollevamento da parte del Comune ovvero:

a) Registri

b) manuali d’uso e libretti di manutenzione degli impianti

c) schemi unifilari dei quadri elettrici;

d) planimetria di dettaglio con indicazione dei punti di scarico dei reflui depurati con coordinate gauss boaga/ wgs/84 32m

- l’attuale stato di manutenzione funzionamento del depuratore e delle stazioni di sollevamento determina un gravissimo ed imminente rischio di fuoriuscita di acque reflue con grave pericolo di danni alla salute delle migliaia di persone presenti nella Lottizzazione e inquinamento per l’ambiente;

- ad oggi si sono già verificati casi di rotture di componenti dell’impianti su cui è dovuto intervenire in via d’urgenza il Comune in danno ai soggetti responsabili per evitare gravi conseguenze sull’ambiente e sulla salute delle persone;

- alla luce di quanto sopra, è necessario emettere la presente ordinanza al fine di evitare il pericolo grave ed irreparabile conseguente al ripetersi di ulteriori sversamenti e per garantire l’operatività del sistema fognario e di depurazione delle acque reflue della Lottizzazione Costa Paradiso anche in considerazione dell’avvio della stagione turistica e dell’esponenziale carico aumento del carico antropico;

- la Comunità Costa paradiso, violando l’obbligo di gestire e manutenere i suddetti impianti fino al trasferimento all’Amministrazione ha comunicato la volontà di slacciare “le utenze elettriche, attualmente intestate alla Comunità ed al servizio dell’impianto fognario, dei parcheggi P 64 e P66 e dell’incrocio sulla provinciale saranno chiuse.” A partire dalla data del 10 giugno 2024.

- più in particolare la Comunità Costa Paradiso ha comunicato lo slaccio dei seguenti contatori:

Depuratore — cod. POD (contatore ITOO1E 991720740) (fattura IT001E 99172074)

Staz. di soll. “Tamerici” — cod. POD (contatore IT001E 991720707) (fattura ITOO1E 99172070)

Staz. disoll. “Maya 9” — cod. POD (contatore IT001E 991720588) (fattura ITOO1E 99172058)

Staz. di soll. “Maya 50” — cod. POD (contatore IT001E 991720634) (fattura ITOO1E 99172063)

Staz. di soll. “Maya 90” — cod. POD (contatore IT001E 991720642) (fattura ITOO1E 99172064)

Locale quadri allarmi impianto — cod. POD (contatore IT001E 982877679) (fattura IT001E 98287767)

Parcheggio P 64 e P 66 -cod. POD (contatore ITO01E 990780854) (fattura IT001E 99078085)

Incrocio sulla Provinciale — cod. POD (contatore IT001E 981823443) (fattura ITOO1E 98182344);

- l’interruzione della fornitura di energia elettrica determinerebbe il blocco del funzionamento del depuratore e delle stazioni di sollevamento con fuoriuscita di acque reflue con grave pericolo di danni alla salute delle migliaia di persone presenti nella Lottizzazione e inquinamento per l’ambiente;

- al fine di evitare il suddetto pericolo grave ed irreparabile è necessario emettere la presente ordinanza per garantire l’operatività del sistema fognario e di depurazione delle acque reflue della Lottizzazione Costa Paradiso.

RITENUTE, pertanto sussistenti tutte le ragioni di necessità ed urgenza già rappresentate ed esposte in premessa che giustificano l’emissione della presente ordinanza;

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;

VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, a tutela della igiene e salute pubblica e dell'ambiente per le ragioni sopra esposte

 

ORDINA

Alla Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu (SS) pec: comunitacostaparadiso@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore:

  1. Di consegnare entro la data del 17 giugno 2024 l’intero impianto fognario e di depurazione ancora oggi nella sua disponibilità anche consegnando le chiavi relative a tutte le stazioni di sollevamento e quelle di accesso ad ogni parte dell’impianto;
  2. A tal fine si comunica che nella medesima data, a partire dalle ore 9 verrà redatto lo stato di consistenza dell’impianto in contradditorio e a tal fine si invita della Comunità a presenziare attraverso il proprio legale rappresentante;
  3. Di consegnare la seguente documentazione entro la medesima data del 17 giugno 2024:

 

1) Registri

2) manuali d’uso e libretti di manutenzione degli impianti

3) schemi unifilari dei quadri elettrici;

4) planimetria di dettaglio con indicazione dei punti di scarico dei reflui depurati con coordinate gauss boaga/ wgs/84 32m
 

ORDINA ALTRESÌ

Alla Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu (SS) pec: comunitacostaparadiso@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore e a Edison Energia S.p.A con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano codice fiscale e partita I.V.A. 08526440154 pec: edisonenergia@pec.edison.it in persona del legale rappresentante pro tempore, ognuno per propria competenza a mantenere l’alimentazione di energia elettrica ai seguenti contatori:

Depuratore — cod. POD (contatore ITOO1E 991720740) (fattura IT001E 99172074)

Staz. di soll. “Tamerici” — cod. POD (contatore IT001E 991720707) (fattura ITOO1E 99172070)

Staz. disoll. “Maya 9” — cod. POD (contatore IT001E 991720588) (fattura ITOO1E 99172058)

Staz. di soll. “Maya 50” — cod. POD (contatore IT001E 991720634) (fattura ITOO1E 99172063)

Staz. di soll. “Maya 90” — cod. POD (contatore IT001E 991720642) (fattura ITOO1E 99172064)

Locale quadri allarmi impianto — cod. POD (contatore IT001E 982877679) (fattura IT001E 98287767)

Parcheggio P 64 e P 66 -cod. POD (contatore ITO01E 990780854) (fattura IT001E 99078085)

fino alla data del 30 giugno 2024 o, se precedente, fino alla data di attivazione di una nuova utenza di alimentazione elettrica da parte del Comune di Trinità d’Augultu e Vignola

 

ORDINA INFINE

Ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente ordinanza e necessari al fine di acquisire i suddetti impianti oltre che a mettere a norma e gestire gli stessi sino alla consegna all’Ente gestore precisando che tutte le spese dovranno essere poste in danno ai soggetti individuati nelle sentenze emesse dal TAR Sardegna e meglio individuate in premessa.


DISPONE

Che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l’albo pretorio on-line del comune di Trinità d’Agultu e che venga trasmessa:

alla Comunità del Territorio di Costa Paradiso (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu (SS) pec: comunitacostaparadiso@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore;

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio;

alla Prefettura di Sassari;

alla Azienda Sanitaria Locale Sassari,

alla Azienda Sanitaria Locale Sassari – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

al Comando Stazione Carabinieri di Trinità d’Augultu;

all’Ufficio Polizia Municipale - Sede;

all’Ufficio Tecnico – Sede;

all’Albo Pretorio del Comune;


AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna da proporsi entro sessanta giorni dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.



Il SIndaco
Carta Giampiero

Allegati

Ultimo aggiornamento

Lunedi 10 Giugno 2024