Tali assicurazioni usufruiscono di un contributo pubblico, sotto forma di abbattimento dei costi assicurativi, ai sensi della seguente normativa:
• Orientamenti della Commissione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;
• Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
• Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
• Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
• D.M. Mi.P.A.A.F. 12 gennaio 2015 n. 162 (Corte dei Conti 11.02.2015, foglio n°372) e s.m.i.;
• D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82 e dal D. Lgs. 26 marzo 2018 n. 32;
• D.M. MASAF 22 maggio 2023 n. 263929;
• D.M. MASAF 22 marzo 2024 n. 0138401 - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024;
• D.G.R. Sardegna 10 agosto 2023 n. 27/95.
Per poter beneficiare del contributo pubblico massimo concedibile è indispensabile:
• essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile;
• essere detentori di Partita IVA in agricoltura ed essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
• essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 4 paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115, come meglio definito al punto 4.1.4 del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027;
• recarsi presso il proprio CAA (Centro di Assistenza Agricola) per aggiornare/costituire il Fascicolo Aziendale;
• far predisporre, stampare e rilasciare dal CAA la Manifestazione di Interesse e/o il PGIR (prima della stipula del certificato assicurativo);
• sottoscrivere il Certificato di assicurazione, per le produzioni che si intende tutelare, nell’ambito delle Polizze stipulate dal Consorzio di Difesa con le diverse Compagnie di Assicurazione. Per poter sottoscrivere il certificato è necessario allegare la Manifestazione di Interesse e/o il PGIR al certificato assicurativo;
• far predisporre dal CAA, non appena possibile, le relative Domande di Sostegno e di Pagamento, indispensabili ai fini della liquidazione dell’aiuto comunitario/ministeriale.
Si evidenzia che:
• Ai sensi del D. Lgs. n. 32 del 26 marzo 2018, art. 1 comma 3 lettera b), in caso di calamità naturale e/o avversità atmosferica, gli interventi compensativi (ex post) possono essere concessi “esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale” e che, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, art. 25 comma 10, la compensazione è ridotta “di almeno il 50%, salvo quando è accordata a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa”.
• Ai sensi dell’art. 3 comma 5, dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 5 comma 8 del D.M. MASAF 22 marzo 2024 n. 0138401 - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per coperture assicurative che comprendono “l’intera produzione presente all’interno di un territorio comunale”.
• Ai sensi dell’art. 3 comma 10 e dell’art. 5 comma 9 del D.M. MASAF 22 marzo 2024 n. 0138401 - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024, “per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, non è consentita la stipula di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR)”.
Il termine massimo di accettazione dei certificati è fissato per il:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett.
d) del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
Per la corrente Campagna assicurativa il Consorzio di Difesa ha sottoscritto convenzioni con diverse Compagnie di Assicurazione. Per prendere visione delle diverse soluzioni assicurative offerte e per maggiori chiarimenti è possibile recarsi presso gli uffici del Consorzio a Sassari in Via Budapest n°10.
o chiamare ai seguenti numeri: 079 21 60 68 oppure il 329 73 93 361.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL DOCUMENTO PDF IN ALLEGATO.