Si informa che:
- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
ENTRO IL 16 DICEMBRE
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- leabitazioniprincipaliepertinenzedellastessa(nellamisuramassimadiunaperciascunacategoriaC2,C6e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
Per l’unità immobiliare concessa in locazione a canone concordato a nuclei residenti e che il locatore possieda una sola abitazione oltre a quella adibita ad abitazione principale nello stesso territorio comunale.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Tipologia
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Aliquota/detrazione

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Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione che non ricorrono nelle classificazioni sottostanti
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0.86%
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
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Non ricorre fattispecie
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Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.2 del regolamento comunale)
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Assimilata ad abitazione principale
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Unità immobiliare concessa in comodato del soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
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0.66
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Unità immobiliari nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/7 tenute a disposizione (prive di residenti) e relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6, C/7
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0.86
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Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul redditi delle società
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0.86
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Immobili locati per i nuclei residenti
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0.76
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Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986
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Aree Fabbricabili
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0.76
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Terreni Agricoli non esenti
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Fabbricati ad uso rurale e strumentale
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0.1%
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Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva
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Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati
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0.1%
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Si veda la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2021 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2021.
AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. “Sostegni bis” ha esentato dal pagamento dell’IMU 2021 i soggetti persone fisiche che hanno dato in locazione un immobile ad uso abitativo e sullo stesso hanno in corso uno sfratto per morosità.
PENSIONATI ESTERI
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta. La pensione dovrà essere maturata una parte e in Italia e una parte nel paese straniero di residenza, se il paese straniero è diverso da quello di residenza il beneficio non sarà applicabile.
CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: L428 CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE
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CODICE TRIBUTO
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COMUNE

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STATO
 
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IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
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3912

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-
 
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IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
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3913
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IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni
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3914
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IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
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3925
 
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IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE
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3930
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IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
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3916
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IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
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3918
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IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
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3939

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CALCOLO TRAMITE IL PROGRAMMA MESSO A DISPOSIZIONE
SUL SITO DELL’ENTE
I contribuenti possono utilizzare l’applicativo “calcolo IMU” disponibile sul sito istituzionale del comune: www.comuneditrinita.it
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L428
pagare
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali
Per i contribuenti stranieri o italiani residenti all’estero:
• mediante Bonifico Bancario su C/C intestato a Comune di Trinità D’Agultu e Vignola IBAN:
IT37G0101587620000000012165 BIC: SARDIT31XXX
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel. 079/4126401 - 0796109917
Mail: area.tributi@comuneditrinita.it
ovvero consultare il sito: www.comuneditrinita.it