REVOCA DELL'ORDINANZA N. 21 DEL 26.08.2024 DI DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO PREVENTIVO NEI TRATTI DI MARE LIMITROFI ALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO MAYA 9/50, NELLO SPECIFICO ZONA CLUB MARINO, MONTI GROSSU, CALA TAMERICI E SORGENTI.

Nello specifico nelle aree di balneazione di vicinanza al Club Marino, Monti Grossu, Cala Tamerici e Sorgenti.

Data di pubblicazione:
03 Settembre 2024
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 21 DEL 26.08.2024 DI DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO PREVENTIVO NEI TRATTI DI MARE LIMITROFI ALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO MAYA 9/50, NELLO SPECIFICO ZONA CLUB MARINO, MONTI GROSSU, CALA TAMERICI E SORGENTI.

PREMESSO che con propria ordinanza n. 21 del 26/08/2024 si è provveduto a disporre un divieto

di balneazione temporaneo preventivo a scopo precauzionale, per tutelare la salute pubblica in attesa di conoscere gli esiti dei campionamenti eseguiti da istituto autorizzato della conformità batteriologica delle acque e inibire provvisoriamente la balneazione relativa nei tratti dei litorali limitrofi alle stazioni di pompaggio denominate rispettivamente “Maya 9/50” con le seguenti coordinate, sistema geodetico WGS84;

INIZIO Coord. Punto SUD 41.054447, 8.942435
FINE Coord. Punto NORD 41.058143, 8.948882 


Nello specifico è stata interdetta la balneazione nelle aree di vicinanza al Club Marino, Monti Grossu, Cala Tamerici e Sorgenti;

VISTA la nota acquisita in data 02/09/2024 dal Laboratorio Microbiologico “Studiambiente Multianalitica Srl”, a firma del Responsabile Dott.ssa Elisabetta Bachis, in riferimento alle succitate aree omogenee con le quali si attesta che le analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 29/08/2024 c/o le stazioni che individuano le aree di balneazione in prossimità del “Club Marino, Monti Grossu, Cala Tamerici e Sorgenti”, sono da considerarsi nuovamente idonee alla balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010, attuativo del D.Lgs. n. 116/08 secondo i seguenti risultati analitici (data inizio prove: 29/08/2024 - data fine prove: 31/08/2024).

Parametro – Metodo  U.M.  Risultato  LQ Limiti di Riferimento

Conta di Escherichia coli 
UNI EN ISO 9308-1:2017 
Data Inizio: 29/08/2024 
Data Fine:30/08/2024 

UFC/100 ml  41    ≤ 500 

Ricerca ed enumerazione
di Enterococchi intestinali. 
UNI EN ISO 7899-2:2003
Data Inizio: 29/08/2024 
Data Fine:31/08/2024 

UFC/100 ml  32   ≤ 200 


RITENUTO pertanto necessario provvedere alla revoca dell’ordinanza di divieto temporaneo preventivo di balneazione nei tratti di mare indicati in premessa, in quanto risultano superate le condizioni che ne hanno determinato l’emissione;

VISTO il D. Lgs. n.116 del 30/05/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/130/CEE;

VISTO Il D.M. 30 marzo 2010.

VISTO l’art. 50 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

  1. La revoca dell’Ordinanza n. 21 del 26.08.2024 di divieto temporaneo preventivo nei tratti dei litorali limitrofi alle stazioni di pompaggio denominate rispettivamente “Maya 9/50” con le seguenti coordinate, sistema geodetico WGS84; 
     
    INIZIO Coord. Punto SUD 41.054447, 8.942435
    FINE Coord. Punto NORD 41.058143, 8.948882 

    Nello specifico nelle aree di balneazione di vicinanza al Club Marino, Monti Grossu, Cala Tamerici e Sorgenti;
  2. Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio e sia trasmessa, ai sensi dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 al Ministero della Salute tramite il portale acque, anticipandola ai seguenti indirizzi:

    1. Ministero della Salute - PEC: dgprev@postacert.sanita.it
    2. RAS: PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
    3. Area Edilizia Pubblica del Comune di Trinità d’Agultu e V. - Pec: lavoripubblici.trinitadagultu@legalmail.it

  3. Settore Sicurezza e Vigilanza Comune di Trinità d’Agultu e V. – Pec: protocollo.trinitadagultu@legalmail.it

  4. Provincia Olbia-Tempio: Pec: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

  5. Al CFVA stazione di Trinità d’Agultu – Pec: sftrinitadagultu@pec.cfva.it

  6. Al Corpo di Polizia Locale – SEDE

  7. Capitaneria di porto di Porto Torres PEC: cp-portotorres@pec.mit.gov.it

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Il Sindaco
Carta Giampiero

Ultimo aggiornamento

Martedi 03 Settembre 2024