NOVITÀ IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023

Tutte le informazioni utili da sapere

Data di pubblicazione:
11 Aprile 2023
NOVITÀ IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha introdotto l'Imposta di soggiorno, con delibera del C.C. n. 51 del 14.11.2018. Il gettito è destinato a fronteggiare spese in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento;

L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali. Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza mensile, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

 

APPLICAZIONE

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base prevista per la categoria di riferimento.

 

CHI DEVE PAGARLA

È soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno chi, non risultando iscritto all'anagrafe dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni Alta Gallura[1], pernotta nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.

Strutture ricettive extra-alberghiere:  esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, turismo rurale, agriturismo, nonché le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali, concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 431/98.

 

QUANTO SI PAGA

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. L’articolazione e la misura dell’imposta per l'anno 2023 sono stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  22 del 16.03.2022. L’imposta è applicata, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi:

[1] Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità D’agutlu e Vignola, Viddalba

 

Struttura ricettiva

Classificazione

Tariffa giornaliera

fino a n.  10 pernottamenti

Alberghi

4 STELLE/

5 STELLE

 

 

3 STELLE

 

€ 3,00

 

 

€ 2,00

 

Strutture extralberghiere

Residence

 

 

2,00

 B&B

Affittacamere

Villaggi turistici

Appartamenti locati ad uso turistico*


*€ 100,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 20.06.2023 nell’ipotesi contemplata dall’art.  4, comma 4, del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno

 

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

a) i minori fino al compimento di 10 anni di età e gli anziani oltre il compimento di 75 anni di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;

c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

d) portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;

e) accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui al precedente lett. d);

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;

i) in caso di calamità naturali e o grandi eventi individuati dall’amministrazione, tutti i volontari della protezione civile e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.

Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive attraverso la presentazione di apposita documentazione.

 

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

 

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell’obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva". Il gestore della struttura ricettiva, mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, dichiara, entro 15 giorni dalla fine del mese precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni. Contestualmente, dichiara quanto ha riscosso, quando e quanto ha versato al Comune di TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA. La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Dal 2022, in seguito all'approvazione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (art. 180), il Gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare una dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. I gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. 

La documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, dichiarazione di pernottamento) andrà conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

 

COME SI VERSA L'IMPOSTA

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza.

Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro i termini stabiliti, mediante PagoPA – compilando il format di riferimento.

Il pagamento tramite PagoPA dovrà essere utilizzato anche da coloro che si avvalgono dell’opzione di versamento forfettario. Si riporta il link del sito internet del comune su cui procedere:  https://trinitadagultuvignola.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

N.B. Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)

Nella dichiarazione mensile, da rendersi mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva inserisce gli identificativi di versamento al Comune di quanto corrisposto a titolo d’imposta per i periodi comunicati.

 

SANZIONI

 

Le violazioni al regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 e l’Autorità competente è individuata nel Servizio Sviluppo Economico.
 

MODULISTICA

La modulistica è presente sul seguente link: : https://trinita.comune-online.it/ raggiungibile pure dal sito istituzionale del Comune: https://comuneditrinita.it nella sezione "TRIBUTI" – "IMPOSTA DI SOGGIORNO" – "ACCEDI AI SERVIZI".

Una volta inserite le credenziali di accesso si aprirà la sezione per l’inserimento delle dichiarazioni mensili.